Una recente decisione della Corte d’Appello di Roma (n.5162/2022) ha confermato un principio – già espresso dalla Corte di Cassazione (n.21646/2018)- che alcuni Tribunali si ostinano a non applicare.
“…in tema di conto corrente bancario sussiste l’interesse del cliente all’accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell’entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concessogli e nella riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”.
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