In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di  mancata  adozione  nei  successivi

sessanta giorni delle misure  ritenute  necessarie  per  superare  lo stato di crisi, gli organi di controllo societari, il revisore contabile e  la societa’ di revisione informano senza  indugio l’OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative  determinazioni.