F.A.Q.
Fondo Salva-Casa
La banca e’ obbligata a concedere un nuovo finanziamento?
In ogni caso in cui sia richiesto un nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa è comunque riservata totale discrezionalità nella concessione dello stesso.
Cosa accade al pignoramento in corso?
A seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell’esecuzione, ricorrendo tutte le condizioni, dovrà sospendere l’esecuzione per un periodo massimo di sei mesi.
In cosa consiste la garanzia?
Le rinegoziazioni e i finanziamenti potranno essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da un’apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per la prima casa, che ha una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019. La garanzia della sezione speciale è concessa nella misura del 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.
In quali casi e’ ammesso l’intervento di parenti o affini?
Se il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso potrà essere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado, ferme restando le condizioni applicabili allo stesso debitore mutuatario. In questo caso il giudice dell’esecuzione emette decreto di trasferimento in suo favore ex art. 586 c.p.c.; per i successivi 5 anni dalla data di trasferimento dell’immobile, il debitore e la sua famiglia avranno il diritto legale di abitazione annotato a margine dell’ipoteca. Entro lo stesso termine il debitore potrà, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al soggetto finanziatore dal parente o affine, chiedere la retrocessione della proprietà dell’immobile e, con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine.
Quale durata deve avere il mutuo rinegoziato o il nuovo finanziamento?
Il rimborso dell’importo rinegoziato o finanziato dovrà avvenire con una dilazione non superiore a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tassativamente non superiore ad una durata in anni che, sommata all’età del debitore, superi il numero di 80.
Quale deve essere il debito del mutuatario?
Il debito complessivo, comprensivo di spese di pignoramento, di interessi come da contratto per le due annate anteriori al pignoramento e per quella in corso al momento del pignoramento e di interessi legali per le annate successive, non deve superare i € 250.000,00.
Come fare la domanda di rinegoziazione del mutuo?
L’istanza dovrà essere presentata per la prima volta nell’ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2021.
Cosa puo’ chiedere il mutiuatario in difficolta’?
Il mutuatario che sia qualificabile come consumatore e cioè non eserciti attività imprenditoriale o commerciale potrà richiedere la rinegoziazione del mutuo alla stessa banca che lo ha erogato o un nuovo finanziamento ad una banca terza e la somma concessa dovrà essere utilizzata per estinguere il mutuo in essere e con surroga nella garanzia ipotecaria esistente. Questo nuovo finanziamento è assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia prima casa ed ha il beneficio dell’esdebetazione per il debito residuo.
Come funziona il fondo salva-casa?
Il Decreto legge n.124/2019, convertito nella legge n. 157/2019, concernente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (cd. decreto fiscale) è intervenuto, con l’art. 41-bis in tema di “Mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva” dando la possibilità al mutuatario/consumatore di rinegoziare o rifinanziare il mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa e di sospendere il pignoramento in corso.
Cura Italia
Quali sono gli interventi del DL Cura Italia sul fondo di Garanzia?
Il DL 18/2020 Cura Italia interviene con l’art. 49 su Fondo di Garanzia, ampliandone di 1,5 miliardi di euro la dotazione e semplificando le modalità di intervento.
- La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura).
- È esclusa la valutazione dell’andamento dell’impresa.
- Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario).
- Viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici.
- È annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.
- Sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).
Le operazioni di leasing sono ammissibili alla garanzia del fondo centrale PMI?
Sì, la previsione di “credito aggiuntivo” è volutamente ampia e si applica senz’altro ai contratti di leasing, ad esempio nel caso in cui un’impresa abbia la necessità di dotarsi di nuovi beni nell’ambito di contratti di leasing già in essere, l’erogazione di nuovi beni può essere intesa come credito aggiuntivo e rientrare nell’ambito di applicazione della garanzia del Fondo.
E’ prevista un’ istruttoria per accedere al Fondo Centrale di Garanzia?
E’ prevista un’istruttoria sull’impresa finanziata, basata su dati storici di bilancio e sui dati andamentali, al termine della quale viene deliberata la garanzia pari ad una percentuale sul finanziamento concesso.
Che cos’è il Fondo di Garanzia e quali sono i vantaggi?
La garanzia del Fondo è uno strumento pubblico del Ministero dello sviluppo economico che supporta le PMI e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario e può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari o anche di garanzie di soggetti terzi. Il costo e le condizioni di rimborso, ecc. sono lasciati alla contrattazione tra le parti senza intervento del Fondo. La garanzia del Fondo consente ai soggetti finanziatori di minimizzare il proprio rischio e cercando di favorire una maggiore propensione del sistema ad erogare finanziamenti.
Posso sospendere il pagamento delle rate del mutuo?
Il DL 18/2020 Cura Italia prevede una “moratoria straordinaria” volta ad aiutare le imprese a superare la fase più critica connessa con l’epidemia Covid-19. La misura prevede che per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino a tale data. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato senza alcuna formalità, assicurando l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per l’impresa, che per la banca. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi della quota capitale dei mutui.
Chi può beneficiare della moratoria sulle linee di credito e sui finanziamenti?
Possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le micro, piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto hanno in essere prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.
Ho un finanziamento tramite scoperto di conto, la banca può revocare la linea di credito?
No. Il DL 18/2020 Cura Italia prevede una “moratoria straordinaria” volta ad aiutare le imprese a superare la fase più critica connessa con l’epidemia Covid-19. La linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti – sia per la parte utilizzata che per quella non utilizzata – non possano essere revocati, in tutto o in parte, fino al 30 settembre 2020.
Ho un mutuo in corso con una banca, è possibile ridurre e ottenere nuova liquidità?
Sì. Il DL 18/2020 Cura Italia contiene una misura che, attraverso l’intervento dello Stato in qualità di garante tramite il Fondo di garanzia PMI, rende più semplice la rinegoziazione di un mutuo già in essere con la stessa banca finanziatrice. Questo consente di ridurre l’importo dell’attuale rata e allungare i tempi di rimborso. Contestualmente alla rinegoziazione è prevista anche la concessione di nuova liquidità all’impresa richiedente, per almeno il 10% del debito residuo del mutuo rinegoziato.
Non riesco a pagare l’affitto del capannone industriale o tutele ho dei locali commerciali. Quali strumenti ho a seguito dell’emergenza Covid-19?
Il DL 18/2020 Cura Italia riconosce espressamente l’emergenza epidemiologica attuale come possibile causa di inadempimenti contrattuali (anche solo temporanei), escludendo al contempo il diritto al risarcimento del danno del creditore. Tale previsione non determina automaticamente la totale liberazione del debitore dai propri obblighi contrattuali ma dovrà essere interpretata di volta in volta, in ogni eventuale singola controversia giudiziaria, per verificare se l’impossibilità della prestazione sia effettivamente imputabile all’emergenza in corso e non al debitore e se questa sia assoluta o solo temporanea, causando un ritardo (superabile, ad es. posticipando il pagamento di una somma dovuta). Nel codice civile in generale sono previsti casi di forza maggiore ai fini della impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta quali cause di risoluzione dei contratti. Anche nella prassi commerciale internazionale, eventi come terremoti, guerre o epidemia sono contemplati quali casi di forza maggiore ai fini dell’inadempimento o del ritardo dell’adempimento contrattuale. In materia contrattuale, nello specifico, il decreto Cura Italia all’art. 91, prevede che il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus debba essere “sempre” valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore e ciò, sia con riguardo al risarcimento del danno, sia in tema di applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Tali fattori consigliano di intraprendere contatti al fine di rivedere bonariamente la disciplina contrattuale nell’interesse di entrambe le parti.
Quali imprese o soggetti possono ricorrere alla moratoria?
Le micro, piccole e medie imprese (PMI) e i lavoratori autonomi titolari di partita IVA operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Può ricorrere alla moratoria un’impresa che ha già ottenuto dei benefici?
Si. Può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi.
Possono essere applicate commissioni alle operazioni di moratoria?
No. La banca non potrà applicare commissioni in relazione all’operazione di sospensione.
La sospensione di mutui, leasing e altri finanziamenti disposta a favore di micro, piccole e medie imprese si applica anche ai professionisti o solo alle imprese?
Sì, si applica anche ai lavoratori autonomi e per i professionisti con partita IVA.
Possono essere oggetto di moratoria i crediti cartolarizzati?
Le misure di cui all’art. 56 cioè la sospensione delle rate e la temporanea irrevocabilità delle linee di credito si applicano anche ai finanziamenti ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99.
Se sono già in ritardo con i pagamenti nel mutuo della prima casa posso ugualmente accedere alla sospensione?
Nell’ambito della sospensione, possono essere ricomprese sia le rate a scadere successivamente alla data di presentazione della domanda, sia le rate scadute e non pagate antecedentemente a tale data, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi.
E’ possibile richiedere la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa?
Sì. Attraverso il Fondo di Solidarietà (il cd fondo Gasparrini) per i mutui per l’acquisto della prima casa, in seguito all’emergenza Covid, possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, anche i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi e i professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Non è più richiesta la presentazione dell’ISEE, è possibile beneficiare anche se si è già fruito della sospensione purché il mutuo sia in regolare ammortamento da almeno 3 mesi, ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano durante la sospensione.
La richiesta di moratoria può far segnalare negativamente il merito creditizio dell’azienda?
La moratoria di cui all’art. 56 del DL 18/2020 Cura Italia non modifica la qualificazione del credito da parte degli intermediari finanziari, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria. Sono salvi elementi oggettivi nuovi che inducono gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.
La moratoria comprende anche i leasing come locazioni operative?
La moratoria prevista del DL 18/2020 Cura Italia si riferisce solamente alle “esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia”. Essa si fonda sul fatto che questi soggetti possono accedere alla garanzia dello Stato attraverso il Fondo di garanzia per le PMI.
Si possono applicare interessi nel periodo di sospensione?
Nel caso di sospensione della sola quota capitale, secondo l’56 del DL 18/2020, viene traslato il piano di ammortamento per un periodo analogo al periodo di sospensione e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Di conseguenza, il capitale residuo alla fine del periodo di sospensione è lo stesso del capitale residuo all’inizio del periodo di sospensione. Nel caso, invece, di sospensione dell’ammontare dell’intera rata (capitale + interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata.
Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario e l’ammontare sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo.
Posso sospendere il pagamento del mutuo autocertificando di aver subito temporaneamente carenze di liquidità?
Sì. L’articolo 56, comma 3 del DL 18/2020 Cura Italia afferma “La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di aver subìto in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19“.
Posso rinegoziare un mutuo?
Si. L’art. 49 del DL 18/2020 Cura Italia prevede, con l’intervento del fondo di garanzia PMI, la possibilità di rinegoziare il mutuo, ottenendo contestualmente liquidità pari ad almeno il 10% del debito residuo.
D.LGS. 12 GENNAIO 2019 N.14 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
A quali condizioni può essere concessa l’esdebetazione di diritto?
Il debitore incapiente: 1- non deve aver cagionato colpevolmente o in malafede o in frode, la situazione di sovraindebitamento; 2- non deve aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attivita’ d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione; 3- non deve aver distratto attivo o esposto passivita’ insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 4- non deve aver ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e deve fornire agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; 5- non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione e non abbia gia’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
Che cos’è l’esdebetazione di diritto?
Costituisce una procedura riservata al debitore meritevole, sia esso una società o una persona fisica, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, ed è concessa con decreto dal tribunale competente. Il debitore incapiente deve presentare, tramite l’Organismo di Composizione assistita della Crisi da sovraindebitamento, al giudice competente, un elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute, un elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, una copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’indicazione delle entrate proprie e dei componenti il nucleo familiare.
La domanda deve essere accompagnata da una relazione particolareggiata dell’Organismo di Composizione della Crisi nella quale risultino, tanto le cause che hanno originato l’indebitamento assunto con diligenza e le ragioni che hanno portato all’incapacità di adempiere, quanto ‘indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e una valutazione di congruenza e attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda. E’ fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti. I creditori nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto possono proporre reclamo al tribunale o alla Corte di Appello
Che cos’è la transazione fiscale?
La transazione fiscale prevista negli accordi di ristrutturazione o nel concordato preventivo è uno strumento che consente al debitore di pervenire ad un accordo con l’Amministrazione finanziaria con dilazione nel pagamento ovvero riduzione dei debiti fiscali erariali (con esclusione dei tributi locali) e contributi previdenziali ed assistenziali. L’adesione alla proposta avviene a seguito del parere conforme della competente direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, mediante la sottoscrizione dell’atto da parte del direttore dell’ufficio.
Cosa sono gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa?
Questo tipo di accordo, che non ha carattere liquidatorio e prevede il mantenimento della continuità aziendale sia diretta che indiretta e deve essere parimenti omologata dal Tribunale,. è stato introdotto per la prima volta dal D.Lgs. 14/2019 e costituisce una modalità di risanamento dei debiti d’impresa raggiunto in parte mediante il consenso individuale ed in parte a seguito del voto a maggioranza di una categoria omogenea di almeno il 75% dei creditori appartenenti alla medesima categoria. L’efficacia dell’accordo può essere estesa, su richiesta del debitore, ai creditori appartenenti ad una categoria, che non abbiano aderito all’accordo (creditori estranei) che devono essere soddisfatti, in base a quanto stabilito nell’accordo, in ogni caso in misura non inferiore rispetto a quanto otterrebbero nell’ipotesi di liquidazione giudiziale.
Cosa sono gli accordi di ristrutturazione dei debiti?
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è concluso dall’imprenditore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti, ed è soggetto ad omologazione da parte del Tribunale. L’accordo deve contenere l’indicazione degli elementi del piano economico finanziario che ne consente l’esecuzione. Mediante l’accordo di ristrutturazione, il debitore può proporre la transazione fiscale.
Cosa sono le misure premiali?
Il decreto 14/2019 prevede delle misure premiali a favore del debitore che tempestivamente proponga l’istanza per la composizione assista della crisi oppure l’accesso ad una delle procedure concorsuali previste.
Quali possono essere le conseguenze del mancato accordo?
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo e non sia stata presentata una domanda di accesso ad una procedura concorsuale (oppure il debitore non compare dinanzi al collegio nominato o non presenta l’istanza di composizione) il collegio, se ritiene che via siano gli elementi da rendere evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza, tramite il referente, ne da’ notizia al pubblico ministero che potrà, se ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercitare le sue iniziative.
Quali sono gli effetti di un eventuale accordo?
L’accordo con i creditori produce gli stessi effetti di un piano attestato di Risanamento. Esso deve avere forma scritta e resta depositato presso l’organismo di composizione della crisi e non è visibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto.
Quale facoltà ha il debitore che ha avviato la procedura di composizione della crisi in caso di azioni esecutive o misure cautelari richieste dal creditore?
Nel corso della procedura di composizione della crisi il debitore può chiedere al tribunale l’adozione di misure protettive per consentirgli di concludere le trattative al riparo da iniziative dei creditori ad esempio con il blocco del pignoramento e delle misure cautelari.
In cosa consiste la procedura di composizione della crisi assistita?
La procedura di composizione della crisi si svolge davanti all’OCRI a seguito dell’istanza del debitore, o della segnalazione degli organi di controllo/creditori pubblici qualificati, ha una durata massima di nove mesi e consiste nell’avvio di trattative per la ricerca di soluzioni concordate.
Chi puo’ chiedere l’intervento dell’OCRI?
L’intervento dell’OCRI può essere richiesto dal debitore o, indirettamente, su segnalazione degli organi di controllo societari, di fronte a degli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle caratteristiche dell’attività imprenditoriale, oppure dai creditori pubblici qualificati (Agenzia entrate, INPS e agente della riscossione).
Che cosa e’ l’organismo di composizione della crisi (OCRI)?
L’Organismo di composizione della crisi è costituito presso ciascuna camera di commercio, territorialmente competente in base alla sede legale dell’impresa, ed è composto da un collegio di tre esperti, di cui uno è il referente.
In cosa consiste il controllo esterno?
Nell’ipotesi in cui, a seguito dell’informativa interna alla società, non vengano prese misure per contrastare la crisi d’impresa (entro il termine massimo di novanta giorni dalla segnalazione), l’organo di controllo deve informare l’Organismo di Composizione della Crisi (OCRI).
Quali obblighi la nuova disciplina impone alla banche?
Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari.
Cosa accade in caso di omissione o mancata adozione delle misure idonee da parte dell’organo amministrativo?
In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi
sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la societa’ di revisione informano senza indugio l’OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni.
Con quali modalita’ viene effettuata la segnalazione?
La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.
In cosa consiste il controllo interno?
Il controllo interno è quella forma di controllo esercitata dagli organi di controllo dell’impresa che devono segnalare lo stato di crisi agli amministratori, secondo specifiche modalità stabilite dall’art.14 del D.Lgs. 14/2019. 1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la societa’ di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa e’ adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale e’ il prevedibile andamento della gestione, nonche’ di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
In cosa consiste la fase di allerta?
La procedura d’allerta consiste in una serie di segnalazioni qualificate che devono essere effettuate dagli organi di controllo delle società, ovvero dai creditori pubblici qualificati (es Agenzia entrate, INPS e agente della riscossione).
La rilevazione e segnalazione della situazione di crisi costituisce un obbligo o una facolta’ degli organi di controllo ?
L’organo di controllo ha l’obbligo di rilevare e segnalare la situazione di crisi. In caso di omissione, l’organo di controllo è responsabile solidalmente con gli amministratori per le eventuali azioni od omissioni da essi commessi in danno dell’impresa
Cosa sono gli organi di controllo?
Gli organi di controllo sono funzionale alla rilevazione della situazione di crisi e sono soggetti preposti a vigilare sull’andamento dell’impresa in forma societaria o collettiva che hanno l’obbligo di segnalare eventuali situazioni che potrebbero mettere a rischio la continuità aziendale, ai fini di una tempestiva risoluzione in forma stragiudiziale.
Cosa sono gli indicatori della crisi?
Il D.Lgs. individua i parametri che attestano la situazione di difficoltà dell’impresa, da utilizzare ai fini delle procedure d’allerta e composizione della crisi. In particolare, costituiscono indicatori della crisi: quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa prodotti dall’impresa; l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi; i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi (ivi compresi quelli riferiti ai debiti per le retribuzioni, o verso i propri fornitori)
Cosa e’ la procedure d’allerta e di composizione assistita della crisi?
La novità di maggior del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14 riguarda la disciplina della nuova procedura d’allerta e di composizione assistita della crisi, che consiste in una serie di regole volte a far emergere la situazione di difficoltà finanziaria dell’impresa, al fine di trovare tempestivamente soluzioni concordate con i creditori, in una fase antecedente all’intervento del tribunale.
Cosa prevede la nuova discilina silla esdebetazione di diritto?
L’esdebitazione rappresenta l’estinzione completa del debito e con la disciplina è stata introdotta la particolare forma di esdebitazione di diritto. Si tratta di una procedura, applicabile una sola volta, riservata al debitore meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (artt.278-283);
Da quando sono obbligato?
Gli obblighi organizzativi previsti dalla nuova disciplina sono entrati in vigore già dal 15 febbraio 2019, prorogati definitivamente a febbraio 2021. La normativa prevede strumenti di allerta che consentono l’emersione anticipata della crisi dell’imprenditore e consistono in obblighi di segnalazione all’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI), costituito presso le Camere di Commercio, che avrà il compito di promuovere un apposito procedimento volto alla composizione assistita della crisi, attraverso un accordo tra creditore e debitore.
Cosa e’ stato previsto dal d.lgs 14/2019 impone a tutti gli imprenditori di adottare le misure idonee a rilevare lo stato di crisi?
Con d.lgs 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” è stata approvata la riforma della legge fallimentare ed inoltre sono state introdotte delle nuove norme che obbligano sia gli imprenditori individuali che le società a monitorare la loro attività per prevenire l’insolvenza, assumendo immediatamente le iniziative necessarie a farvi fronte e ad adottare un assetto organizzativo e gestionale adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
D.lgs. 12 gennaio 2019 n.14 codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza modifica le norme sul concordato preventivo?
La novella prevede una revisione della disciplina del concordato preventivo, privilegiando quello in continuità aziendale e consentendo quello liquidatorio solo in caso di apporto di risorse esterne (che consentano di aumentare di almeno il 10% il soddisfacimento dei creditori chirografari;
Fideussioni
Quale vantaggio posso ottenere facendo dichiarare la nullita’ della fideiussione omnibus?
Nel caso il debitore garantito (società, ditta individuale, ecc) sia insolvente oppure in caso di esistenza di debiti della società o della impresa individuale non risponderai più personalmente con i tuoi beni presenti e futuri e potrai impedire che il tuo patrimonio personale sia aggredito e depauperato da pignoramenti immobiliari, mobiliari, sequestri ecc che possono essere promossi dalle banche direttamente, con semplice intimazione di pagamento e senza nemmeno attendere l’esito di un eventuale giudizio di accertamento del credito garantito.
Ho sottoscritto una fideiussione omnibus per debiti di scoperto o su linee di credito della mia societa’ o della societa’ di un mio parente o di un amico. Posso difendermi dalla banca che mi ha chiesto di pagare immediatamente il debito?
Si. Molti Tribunali, seguendo un recente e sempre più diffuso orientamento della Corte di Cassazione, hanno dichiarato la nullità delle fideiussioni omnibus fatte firmare dalla banche ai soci o anche a persone (coniuge, genitori, parenti, ecc) estranei all’esercizio dell’attività economica in quanto sottoscritte su modelli contrattuali in contrasto con le norme nazionali ed europee a tutela della libera concorrenza e del mercato.
Che cosa e’ la fideiussione omnibus che mi ha fatto firmare la banca?
La fideiussione omnibus è un contratto tra banca e terzo garante con il quale il garante si obbliga personalmente nei confronti della banca creditrice per l’adempimento delle obbligazioni presenti e future derivanti dai rapporti con il debitore principale garantito. La banca può agire direttamente ed immediatamente nei confronti del fideiussore il quale risponde con il proprio patrimonio personale senza possibilità di poter opporre eccezioni e contestare la validità del rapporto di conto corrente o di finanziamento garantito.
Rapporti Bancari
La banca mi ha notificato un decreto ingiuntivo per lo scoperto del conto corrente. Cosa posso fare per difendermi?
Si può notificare alla Banca, nel termine di 40 giorni dalla notifica del provvedimento del tribunale, un atto di opposizione e chiedere contestualmente, nel caso in cui il decreto sia provvisoriamente esecutivo, la sospensione della esecutività dell’ingiunzione di pagamento e impedire che la banca possa intraprendere qualsiasi azione esecutiva sul patrimonio senza prima attendere la conclusione della causa.
Dopo la notifica della citazione o durante un giudizio la banca puo’ chiedermi il rientro?
No, l’avvio del giudizio implica anche l’impossibilità per la banca di chiedere, per tutta la durata della causa, il rientro dai fidi o dello scoperto del conto oppure il pagamento del residuo finanziamento chirografario oggetto di contestazione.
Posso raggiungere un accordo con la banca senza fare causa?
Si, a seguito della mediazione obbligatoria oppure durante lo svolgimento del giudizio promosso davanti al tribunale competente si puo’ raggiungere un accordo transattivo che potrà prevedere anche la rimodulazione delle condizioni contrattuali del rapporto di conto corrente o la rinegoziazione del finanziamento ipotecario o chirografario così pure del prodotto derivato.
Quali strumenti posso utilizzare per chiedere alla banca la restituzione degli interessi sul finanziamento?
Si può notificare una domanda di mediazione obbligatoria davanti ad un organismo di mediazione per raggiungere un accordo transattivo o in caso di mancato accordo avviare il giudizio davanti al tribunale competente per ottenere la restituzione degli interessi pagati sulle rate di ammortamento e la modifica del piano di ammortamento con contestuale obbligo della banca di non chiedere il pagamento degli ulteriori interessi.
Quale strumenti posso utilizzare per chiedere alla banca la rettifica del saldo del conto corrente o la restituzione delle somma ricalcolata oppure per la restituzione degli interessi sul finanziamento?
Si può notificare una domanda di mediazione obbligatoria davanti ad un organismo di mediazione per raggiungere un accordo transattivo o in caso di mancato accordo avviare il giudizio davanti al tribunale competente per la rettifica del saldo del conto oppure per la restituzione delle somme applicate illegittimamente dalla banca
Perchè fare un’analisi del finanziamento?
Con l’analisi del finanziamento puoi verificare se la Banca ha previsto un tasso degli interessi comprensivo di tutti i costi collegati al finanziamento superiore al tasso soglia usura stabilito dalla legge, oppure la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria e indeterminatezza del tasso degli interessi o ancora l’applicazione di un tasso effettivo diverso da quello pattuito al momento della stipula del contratto.
Quale risultato posso ottenere con il ricalcolo del conto corrente chiuso?
Quando il conto corrente è chiuso si può chiedere alla Banca la restituzione della somma che risulta dal ricalcolo a credito del correntista.
Quale risultato posso ottenere con il ricalcolo del conto corrente aperto?
Dalla correzione del saldo può emergere una riduzione dell’esposizione debitoria, una maggior disponibilità di fido se sul conto sono collegate una o più linee di credito o il passaggio a credito del saldo passivo contabilizzato sull’estratto conto.
Perchè fare un ricalcolo del conto corrente?
Con il ricalcolo del conto corrente puoi verificare l’applicazione da parte della Banca con cui hai o hai avuto un rapporto di conto corrente di addebiti illegittimi e/o non dovuti ed il loro ammontare e chiedere la correzione del saldo.